Articolo 396. Gli atti compiuti senza osservare le norme stabilite nell’Articolo 394 possono essere annullati su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa (1425 e seguenti).
Sono applicabili al curatore le disposizioni dell’Articolo 378.
Articolo 396. Gli atti compiuti senza osservare le norme stabilite nell’Articolo 394 possono essere annullati su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa (1425 e seguenti).
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