Art. 1507 c.c. Codice Civile

Articolo 1507. e pi persone hanno venduto congiuntamente, mediante un solo contratto, una cosa indivisa, ciascuna pu esercitare il diritto di riscatto solo sopra la quota che le spettava.

La medesima disposizione si osserva se il venditore ha lasciato pi eredi.

Il compratore, nei casi sopra espressi, pu esigere che tutti i venditori o tutti i coeredi esercitino congiuntamente il diritto di riscatto dell’intera cosa; se essi non si accordano il riscatto pu esercitarsi soltanto da parte di colui o di coloro che offrono di riscattare la cosa per intero.


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