Articolo 1514. Se il compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata, il venditore pu depositarla, per conto e a spese del compratore medesimo, in un locale di pubblico deposito (att. 77), oppure in altro locale idoneo determinato dal pretore del luogo in cui la consegna doveva essere fatta.
Il venditore deve dare al compratore pronta notizia del deposito eseguito (1689 e seguente).