Art. 210 c.c. Codice Civile

Articolo 210. I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell’Articolo 162, modificare il regime della comunione legale dei beni purché i patti non siano in contrasto con le disposizioni dell’Articolo 161.

I beni indicati alle lett. c), d) ed e), dell’Articolo 179 non possono essere compresi nella comunione convenzionale.

Non sono derogabili le norme della comunione legale relative all’amministrazione dei beni della comunione e all’uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale.


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