Articolo 1954. Se pi persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione. Se uno di questi insolvente, si osserva la disposizione del secondo comma dell’Articolo 1299 (1239).
Art. 1954 c.c. Codice Civile
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