Articolo 1336. L’offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi.
La revoca dell’offerta, se fatta nella stessa forma dell’offerta o in forma equipollente, efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia.