Art. 1336 c.c. Codice Civile

Articolo 1336. L’offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi.

La revoca dell’offerta, se fatta nella stessa forma dell’offerta o in forma equipollente, efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia.


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