Art. 1587 c.c. Codice Civile

Articolo 1587. Il conduttore deve:

1) prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia (1176) nel servirsene per l’uso determinato nel contratto o per l’uso che pu altrimenti presumersi dalle circostanze;

2) dare il corrispettivo nei termini convenuti (1282).


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