Articolo 1278. Se la somma dovuta determinata in una moneta non avente corso legale nello Stato, il debitore ha facolt di pagare in moneta legale al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento (1182).
Art. 1278 c.c. Codice Civile
Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata
Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.
Pubblica questo articolo nel tuo sito:
Leggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:
