Art. 762 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 762. I sigilli non possono essere rimossi e l’inventario non può essere eseguito se non dopo tre giorni dall’apposizione, salvo che il pretore per cause urgenti stabilisca altrimenti con decreto motivato.

Se alcuno degli eredi è minore non emancipato, non si può procedere alla rimozione dei sigilli finchè non gli sia stato nominato un tutore o un curatore speciale.


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