Articolo 1262. Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso.
Se stata ceduta solo una parte del credito, il cedente tenuto a dare al cessionario una copia autentica (2703) dei documenti.
Articolo 1262. Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso.
Se stata ceduta solo una parte del credito, il cedente tenuto a dare al cessionario una copia autentica (2703) dei documenti.
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