Art. 1269 c.c. Codice Civile

Articolo 1269. Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi pu obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l’abbia vietato.

Il terzo delegato per eseguire il pagamento non tenuto ad accettare l’incarico, ancorch sia debitore del delegante. Sono salvi. gli usi diversi.


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