Art. 903 c.c. Codice Civile

Articolo 903. Le luci possono essere aperte dal proprietario del muro contiguo al fondo altrui.

Se il muro è comune (874 e seguenti) nessuno dei proprietari può aprire luci senza il consenso dell’altro; ma chi ha sopraelevato il muro comune può aprirle nella maggiore altezza a cui il vicino non abbia voluto contribuire (885).


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