Articolo 1011. Nelle ipotesi contemplate dal secondo comma dell’Articolo 1009 e dal secondo comma dell’Articolo 1010, l’usufruttuario ha diritto di ritenzione sui beni che sono in suo possesso fino alla concorrenza della somma a lui dovuta (att. 152).
Art. 1011 c.c. Codice Civile
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