Art. 2154 c.c. Codice Civile

Articolo 2154. Se la quota dei prodotti spettante al mezzadro; per scarsezza del raccolto a lui non imputabile, non è sufficiente ai bisogni alimentari della famiglia colonica, e questa non e in grado di provvedervi, il concedente deve somministrate senza interesse il necessario per il mantenimento della famiglia colonica, (salvo rivalsa mediante prelevamento sulla parte dei prodotti e degli utili spettanti al mezzadro) (2765).

Il giudice, con riguardo alle circostanze, può disporre il rimborso rateale.


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