Art. 88

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica redigono il bilancio secondo la disciplina prevista nei capi I, II e III del presente titolo.

2. Le disposizioni sul bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione si applicano anche alle sedi secondarie di imprese aventi sede legale in uno Stato terzo autorizzate ad

esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni nei rami vita o nei rami danni ovvero la riassicurazione.

3. Le disposizioni relative ai rami vita si applicano anche alle imprese di assicurazione che esercitano solo l’attività nel ramo malattia esclusivamente o principalmente secondo i metodi dell’assicurazione dei rami vita.


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