Art. 77

1. Il Ministro delle attività produttive, sentito l’ISVAP, determina, con regolamento, i requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni indicate dall’articolo 68.

2. (abrogato)

3. In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che

consentono di influire sull’impresa di assicurazione o di riassicurazione, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie di cui al comma 1. In caso di inosservanza, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L’impugnazione può essere proposta anche dall’ISVAP entro sei mesi dalla data della deliberazione o, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall’iscrizione ovvero, se questa è soggetta solo a deposito presso l’ufficio del registro delle imprese, entro sei mesi dalla data del deposito. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

4. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma 1, dei soggetti privi dei requisiti di onorabilità devono essere alienate entro i termini stabiliti dall’ISVAP.


Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata

Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.

graffettaLeggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:

Consultazione gratuita codici di leggi italiane

Leggi italiane e articoli correlati

Consulta i seguenti testi di leggi in italiano correlate a "Art. 77"