Art. 39

1. Gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche sono valutati al netto dei debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali poste rettificative.

2. La valutazione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche è effettuata in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo.

3. L’ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative ai criteri di valutazione delle attività patrimoniali.


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