Art. 824

Articolo 824. Il lodo deve essere pronunciato nel territorio della Repubblica. Articolo abrograto dall’Articolo 16, L. 5 gennaio 1994, n. […]

 

Art. 825

Articolo 825. Gli arbitri redigono il lodo in tanti originali quante sono le parti e ne danno comunicazione a ciascuna […]

 

Art. 826

Articolo 826. Il lodo può essere corretto, su istanza di parte, dagli stessi arbitri che lo hanno pronunziato, qualora questi […]

 

Art. 826

Articolo 826. Il lodo può essere corretto, su istanza di parte, dagli stessi arbitri che lo hanno pronunziato, qualora questi […]

 

Art. 827

Articolo 827. Il lodo è soggetto soltanto all’impugnazione per nullità, per revocazione o per opposizione di terzo. I mezzi di […]

 

Art. 828

Articolo 828. L’impugnazione per nullità si propone, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo, davanti alla corte d’appello […]

 

Art. 829

Articolo 829. L’impugnazione per nullità è ammessa, nonostante qualunque rinuncia, nei casi seguenti: 1 se il compromesso è nullo; 2 […]

 

Art. 830

Articolo 830. La corte d’appello, quando accoglie l’impugnazione, dichiara con sentenza la nullità del lodo; qualora il vizio incida soltanto su […]

 

Art. 831

Articolo 831. Il lodo, nonostante qualsiasi rinuncia, è soggetto a revocazione nei casi indicati nei numeri 1, 2, 3 e […]

 

Art. 832

Articolo 832. Qualora alla data della sottoscrizione della clausola compromissoria o del compromesso almeno una delle parti risieda o abbia […]

 

Art. 833

Articolo 833. La clausola compromissoria contenuta in condizioni generali di contratto oppure in moduli o formulari non è soggetta all’approvazione […]

 

Art. 834

Articolo 834. Le parti hanno facoltà di stabilire d’accordo tra loro le norme che gli arbitri debbono applicare al merito della […]

 

Art. 835

Articolo 835. Se le parti non hanno diversamente convenuto, la lingua del procedimento è determinata dagli arbitri, tenuto conto delle […]

 

Art. 836

Articolo 836. La ricusazione degli arbitri è regolata dall’Articolo 815, se le parti non hanno diversamente convenuto.

 

Art. 837

Articolo 837. Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza personale, anche videotelefonica, salvo che […]