Art. 442

Articolo 442. Quando o più persone hanno diritto agli alimenti nei confronti di un medesimo obbligato, e questi non è […]

 

Art. 443

Articolo 443. Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto […]

 

Art. 444

Articolo 444. L’assegno alimentare prestato secondo le modalità stabilite non può essere nuovamente richiesto, qualunque uso l’alimentando ne abbia fatto.

 

Art. 445

Articolo 445. Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno della costituzione in mora dell’obbligato (1219), […]

 

Art. 446

Articolo 446. Finché non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti, il pretore o presi dente del […]

 

Art. 447

Articolo 447. Il credito alimentare non può essere ceduto (1260, 2751). L’obbligo agli alimenti non può opporre all’altra parte la […]

 

Art. 448

Articolo 448. L’obbligo degli alimenti cessa con la morte dell’obbligato, anche se questi li ha somministrati in esecuzione di sentenza […]

 

Art. 449

Articolo 449. I registri dello stato civile sono tenuti in ogni comune in conformità delle norme contenute nella legge sull’ordinamento […]

 

Art. 450

Articolo 450. I registri dello stato civile sono pubblici. Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i […]

 

Art. 451

Articolo 451. Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso (2699; Cod. Proc. Civ. 221), di […]

 

Art. 452

Articolo 452. Se non si sono tenuti i registri o sono andati distrutti o smarriti o se, per qualunque altra […]

 

Art. 453

Articolo 453. Nessuna annotazione può essere fatta sopra un atto già iscritto nei registri se non è disposta per legge […]

 

Art. 454

Articolo 454. La rettificazione degli atti dello stato civile si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato […]

 

Art. 455

Articolo 455. La sentenza di rettificazione non può essere opposta a quelli che non concorsero a domandare la rettificazione, ovvero […]

 

Art. 456

Articolo 456. La successione si apre al momento della morte (Cod. Civ. 4, 58 e seguenti), nel luogo dell’ultimo domicilio […]