Articolo 451. Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso (2699; Cod. Proc. Civ. 221), di ciò che l’ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto.
Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede a prova contraria (2697).
Le indicazioni estranee all’atto non hanno alcun valore.