Articolo 728. 1. Nei casi in cui la rogatoria ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all’autorità giudiziaria italiana, la persona citata, qualora compaia, non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di un pena o di una misura di sicurezza nè assoggettata ad altre misure restrittive della libertà personale per fatti anteriori alla notifica della citazione.
2. L’immunità prevista dal comma 1 cessa qualora il testimone, il perito o l’imputato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non è più richiesta dall’autorità giudiziaria ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.