Articolo 708. 1. Il Ministro di grazia e giustizia decide in merito all’estradizione entro quarantacinque giorni dalla ricezione del verbale che dà atto del consenso all’estradizione ovvero dalla notizia della scadenza del termine per l’impugnazione o del deposito della sentenza della Corte di cassazione.
2. Scaduto tale termine senza che sia intervenuta la decisione del Ministro, la persona della quale è stata chiesta l’estradizione, se detenuta, è posta in libertà.
3. La persona medesima è altresì posta in libertà in caso di diniego dell’estradizione.
4. Il Ministro di grazia e giustizia comunica senza indugio allo Stato richiedente la decisione e, se questa è positiva, il luogo della consegna e la data a partire dalla quale sarà possibile procedervi, dando altresì precise indicazioni circa le limitazioni alla libertà personale subite dall’estradando ai fini dell’estradizione.
5. Il termine per la consegna è di quindici giorni dalla data stabilita a norma del comma 4 e, a domanda motivata dello Stato richiedente, può essere prorogato di altri venti giorni.
6. Il provvedimento di concessione dell’estradizione perde efficacia se, nel termine fissato, lo Stato richiedente non provvede a prendere in consegna l’estradando; in tale caso quest’ultimo viene posto in libertà.
Leggere articoli di legge e capirne il significato è fondamentale. Ogni cittadino deve conoscere i propri diritti e doveri.
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