Art. 709 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 709. 1. L’esecuzione dell’estradizione è sospesa se l’estradando deve essere giudicato nel territorio dello Stato o vi deve scontare una pena per reati commessi prima o dopo quello per il quale l’estradizione è stata concessa. Tuttavia il Ministro di grazia e giustizia, sentita l’autorità giudiziaria competente per il procedimento in corso nello Stato o per l’esecuzione della pena, può procedere alla consegna temporanea allo Stato richiedente della persona da estradare ivi imputata, concordandone termini è modalità.

2. Il Ministro può inoltre, osservate le disposizioni del capo II del titolo IV, convenire che la pena da scontare abbia esecuzione nello Stato richiedente.


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