Art. 698 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 698. 1. Non può essere concessa l’estradizione per un reato politico nè quando vi è ragione di ritenere che l’imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona.

2. Se per il fatto per il quale è domandata l’estradizione è prevista la pena di morte dalla legge dello stato estero, l’estradizione può essere concessa solo se il medesimo stato dà assicurazioni, ritenute sufficienti sia dall’autorità giudiziaria sia dal Ministero di grazia e giustizia, che tale pena non sarà inflitta o, se già inflitta, non sarà eseguita (1).

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 27 giugno 1996, n. 223, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente comma.


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