Art. 301 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 301. 1. Le misure disposte per le esigenze cautelari previste dall’articolo 274 comma 1 lettera a) perdono immediatamente efficacia se alla scadenza del termine previsto dall’articolo 292 comma 2 lettera d), non ne è ordinata la rinnovazione.

2. La rinnovazione è disposta dal giudice con ordinanza, su richiesta del pubblico ministero, anche per più di una volta, entro i limiti previsti dagli articoli 305 e 308 (1).

2 bis. Salvo il disposto dell’articolo 292, comma 2, lettera d) , quando si procede per reati diversi sia da quelli previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1 a 6, sia da quelli per il cui accertamento sono richieste investigazioni particolarmente complesse per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l’elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese, ovvero per reati per il cui accertamento è richiesto il compimento di atti di indagine all’estero, la custodia cautelare in carcere disposta per il compimento delle indagini previste dall’articolo 274, comma 1, lettera a), non può avere durata superiore a trenta giorni (2).

2 ter. La proroga della medesima misura è disposta, per non più di due volte ed entro il limite complessivo di novanta giorni, dal giudice con ordinanza, su richiesta inoltrata dal pubblico ministero prima della scadenza, valutate le ragioni che hanno impedito il compimento delle indagini per le cui esigenze la misura era stata disposta e previo interrogatorio dell’imputato (2).

(1) Con sentenza 8 giugno 1994, n. 219, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che ai fini dell’adozione del provvedimento di rinnovazione della misura cautelare personale, debba essere previamente sentito il difensore della persona da assoggettare alla misura.

(2) Comma aggiunto dall’Articolo 14, L. 8 agosto 1995, n. 332.


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