Art. 238 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 238. 1. E’ ammessa l’acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale se si tratta di prove assunte nell’incidente probatorio o nel dibattimento.

2. E’ ammessa l’acquisizione di verbali di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza che abbia acquistato autorità di cosa giudicata.

2-bis. Nei casi previsti dal comma 1, le dichiarazioni rese dalle persone indicate nell’articolo 210 sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione (1).

3. E’ comunque ammessa l’acquisizione della documentazione di atti che anche per cause sopravvenute non sono ripetibili.

4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 2-bis e 3, i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento solo nei confronti dell’imputato che vi consenta; in mancanza di consenso, detti verbali possono essere utilizzati a norma degli articoli 500 e 503 (2).

5. Salvo quanto previsto dall’articolo 190 bis, resta fermo il diritto delle parti di ottenere a norma dell’articolo 190 l’esame delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite a norma dei commi 1, 2, 2-bis e 4 del presente articolo (3).

Articolo così sostituito dall’Articolo 3, comma 1, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.

(1) Comma inserito dall’Articolo 3, comma 1, lett. a) , L. 7 agosto 1997, n. 267.

(2) Comma così modificato dall’Articolo 3, comma 1, lett. b) , L. 7 agosto 1997, n. 267.

(3) Comma così modificato dall’Articolo 3, comma 1, lett. c) , L. 7 agosto 1997, n. 267.


Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata

Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.

graffettaLeggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:

Consultazione gratuita codici di leggi italiane

Leggi italiane e articoli correlati

Consulta i seguenti testi di leggi in italiano correlate a "Art. 238"