Art. 458 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 458. 1. L’imputato, a pena di decadenza, può chiedere il giudizio abbreviato depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero, entro sette giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato. Il pubblico ministero ha il termine di cinque giorni dalla notificazione della richiesta per esprimere il proprio consenso.

2. Se la richiesta è ammissibile e il pubblico ministero ha espresso il proprio consenso, il giudice fissa con decreto l’udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all’imputato, al difensore e alla persona offesa. Al giudizio si applicano le disposizioni previste dagli articoli 441, 442 e 443.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il giudizio immediato è stato richiesto dall’imputato a norma dell’articolo 419 comma 5 (1).

(1) Con sentenza n. 81 del 15 febbraio 1991, la Corte cost. ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del primo e secondo comma del presente articolo nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all’imputato la riduzione di pena contemplata dall’Articolo 442, secondo comma, dello stesso codice.

Successivamente, con sentenza n. 23 del 31 gennaio 1992, la Corte ha dichiarato, in applicazione dell’Articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale del primo e secondo comma del presente articolo, nella parte in cui non prevede che il giudice, all’esito del dibattimento, ritenendo che il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista dall’Articolo 442, secondo comma, dello stesso codice.

Titolo V: PROCEDIMENTO PER DECRETO

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