Articolo 325. 1. Contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322 bis e 324, il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.
2. Entro il termine previsto dall’articolo 324 comma 1 contro il decreto di sequestro emesso dal giudice, può essere proposto direttamente ricorso per cassazione. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame.
3. Si applicano le disposizioni dell’articolo 311 commi 3 e 4.
4. Il ricorso non sospende l’esecuzione della ordinanza (1).
(1) Articolo così modificato dall’Articolo 19, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.