Art. 647 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 647. 1. Nel caso previsto dall’articolo 630 comma 1, lettera d), lo Stato, se ha corrisposto la riparazione, si surroga, fino alla concorrenza della somma pagata, nel diritto al risarcimento dei danni contro il responsabile.

Codice di Procedura Penale

Libro decimo
Parte seconda
ESECUZIONE

Titolo I: GIUDICATO



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