Articolo 1917. Nell’assicurazione della responsabilit civile l’assicuratore e obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilit dedotta nel contratto (2952). Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi (2767).
L’assicuratore ha facolt, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennit dovuta, ed e obbligato al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L’assicurato, convenuto dal danneggiato, pu chiamare in causa l’assicuratore (1932; Cod. Proc. Civ. 196)
(Vedere anche Leggi Speciali, Assicurazione obbligatoria).
Leggere articoli di legge e capirne il significato è fondamentale. Ogni cittadino deve conoscere i propri diritti e doveri.
La comprensione delle leggi evita problemi legali. Inoltre, aiuta a prendere decisioni informate. Le leggi regolano la nostra vita quotidiana. Ignorarle può portare a sanzioni. Studiare gli articoli di legge migliora la consapevolezza civica.
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