Art. 132 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 132. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano e reca l’intestazione: Repubblica italiana.

Essa deve contenere:

1 l’indicazione del giudice che l’ha pronunciata;

2 l’indicazione delle parti e dei loro difensori;

3 le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti;

4 la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione;

5 il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice.

La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purchè prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento; se l’estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purchè prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento 1.

1 Comma così sostituito dalla L. 8 agosto 1977, n. 532.


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