Art. 688 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 688. La denuncia di nuova opera o di danno tenuto si propone con ricorso al pretore competente a norma dell’articolo 21.

Quando vi è causa pendente per il merito, la denuncia si propone a norma dell’articolo 669 quater 1.

1 Comma così sostituito dall’Articolo 76, L. 26 novembre 1990, n. 353.


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