Articolo 484. L’espropriazione è diretta da un giudice.
Nei tribunali la nomina del giudice dell’esecuzione è fatta dal presidente, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni da che è stato formato.
Nelle preture fornite di più magistrati la nomina è fatta dal dirigente a norma del comma precedente.
Si applicano al giudice della esecuzione le disposizioni degli articoli 174 e 175.