Art. 590 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 590. Decorsi dieci giorni da quello dell’incanto andato deserto, il giudice dell’esecuzione dispone l’audizione delle parti e dei creditori iscritti non intervenuti.

All’udienza il giudice, se vi sono domande di assegnazione, provvede su di esse, fissando il termine entro il quale l’assegnatario deve versare l’eventuale conguaglio.

Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell’articolo 586.


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