Art. 289 c.c. Codice Civile

Articolo 289. La legittimazione per provvedimento del giudice non impedisce l’azione ordinaria per la contestazione dello stato di figlio legittimato per la mancanza delle condizioni indicate nel n. 1 dell’Articolo 284, negli artt. 285, 286 e 287, ferma restando la disposizione dell’Articolo 263.

Se manca la condizione indicata nel n. 3 dell’Articolo 284 la contestazione può essere promossa soltanto dal coniuge del quale è mancato l’assenso.

Articolo 289 Azioni esperibili dopo la legittimazione

La legittimazione per provvedimento del giudice non impedisce l’azione ordinaria per la contestazione dello stato di figlio legittimato per la mancanza delle condizioni indicate nel n. 1 dell’Articolo 284, negli artt. 285, 286 e 287, ferma restando la disposizione dell’Articolo 263.

Se manca la condizione indicata nel n. 3 dell’Articolo 284 la contestazione può essere promossa soltanto dal coniuge del quale è mancato l’assenso.


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