Art. 289 c.c. Codice Civile

Articolo 289. La legittimazione per provvedimento del giudice non impedisce l’azione ordinaria per la contestazione dello stato di figlio legittimato per la mancanza delle condizioni indicate nel n. 1 dell’Articolo 284, negli artt. 285, 286 e 287, ferma restando la disposizione dell’Articolo 263.

Se manca la condizione indicata nel n. 3 dell’Articolo 284 la contestazione può essere promossa soltanto dal coniuge del quale è mancato l’assenso.

Articolo 289 Azioni esperibili dopo la legittimazione

La legittimazione per provvedimento del giudice non impedisce l’azione ordinaria per la contestazione dello stato di figlio legittimato per la mancanza delle condizioni indicate nel n. 1 dell’Articolo 284, negli artt. 285, 286 e 287, ferma restando la disposizione dell’Articolo 263.

Se manca la condizione indicata nel n. 3 dell’Articolo 284 la contestazione può essere promossa soltanto dal coniuge del quale è mancato l’assenso.

Leggere articoli di legge e capirne il significato è fondamentale. Ogni cittadino deve conoscere i propri diritti e doveri.

La comprensione delle leggi evita problemi legali. Inoltre, aiuta a prendere decisioni informate. Le leggi regolano la nostra vita quotidiana. Ignorarle può portare a sanzioni. Studiare gli articoli di legge migliora la consapevolezza civica.

È utile per chi studia giurisprudenza. Anche chi non è del settore può beneficiarne. Capire le leggi aumenta la sicurezza personale. Internet offre molte risorse per approfondire. Investire tempo nella lettura delle leggi è un investimento per il futuro.


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