Articolo 177. Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa.
Salvo quanto disposto dal seguente comma, le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate.
Non sono modificabili nè revocabili dal giudice che le ha pronunciate:
1 le ordinanze pronunciate sull’accordo delle parti, in materia della quale queste possono disporre; esse sono tuttavia revocabili dal giudice istruttore o dal collegio, quando vi sia l’accordo di tutte le parti;
2 le ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge;
3 le ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo 1;
4 le ordinanze per le quali sia stato proposto reclamo a norma dell’articolo seguente 2.
1 Punto così modificato dall’Articolo 14, L. 26 novembre 1990, n. 353.
2 Punto abrogato dall’Articolo 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Leggere articoli di legge e capirne il significato è fondamentale. Ogni cittadino deve conoscere i propri diritti e doveri.
La comprensione delle leggi evita problemi legali. Inoltre, aiuta a prendere decisioni informate. Le leggi regolano la nostra vita quotidiana. Ignorarle può portare a sanzioni. Studiare gli articoli di legge migliora la consapevolezza civica.
È utile per chi studia giurisprudenza. Anche chi non è del settore può beneficiarne. Capire le leggi aumenta la sicurezza personale. Internet offre molte risorse per approfondire. Investire tempo nella lettura delle leggi è un investimento per il futuro.