Art. 177 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 177.  Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa.

Salvo quanto disposto dal seguente comma, le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate.

Non sono modificabili nè revocabili dal giudice che le ha pronunciate:

1 le ordinanze pronunciate sull’accordo delle parti, in materia della quale queste possono disporre; esse sono tuttavia revocabili dal giudice istruttore o dal collegio, quando vi sia l’accordo di tutte le parti;

2 le ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge;

3 le ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo 1;

4 le ordinanze per le quali sia stato proposto reclamo a norma dell’articolo seguente 2.

1 Punto così modificato dall’Articolo 14, L. 26 novembre 1990, n. 353.

2 Punto abrogato dall’Articolo 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.


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