Articolo 1229. E’ nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilit del debitore per dolo o per colpa grave (1490, 1579, 1681, 1694, 1713, 1784, 1838, 1900).
E’ nullo (1421 e seguenti) altres qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilit per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari (1580) costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico (prel. 31).