Articolo 343. 1. Qualora sia prevista l’autorizzazione a procedere, il pubblico ministero ne fa richiesta a norma dell’articolo 344. 2. […]
Art. 344
Articolo 344. 1. Il pubblico ministero chiede l’autorizzazione prima di procedere a giudizio direttissimo o di richiedere il giudizio immediato, […]
Art. 345
Articolo 345. 1. Il provvedimento di archiviazione e la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, anche se […]
Art. 346
Articolo 346. 1. Fermo quanto disposto dall’articolo 343, in mancanza di una condizione di procedibilità che può ancora sopravvenire, possono […]
Art. 347
Articolo 347. 1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero per iscritto, gli […]
Art. 348
Articolo 348. 1. Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate […]
Art. 349
Articolo 349. 1. La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle […]
Art. 351
Articolo 351. 1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. […]
Art. 352
Articolo 352. 1. Nella flagranza del reato o nel caso di evasione, gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono a perquisizione […]
Art. 354
Articolo 354. 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al […]
Art. 355
Articolo 355. 1. Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro, la polizia giudiziaria enuncia nel relativo verbale il motivo […]
Art. 356
Articolo 356. 1. Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere, senza diritto […]
Art. 357
Articolo 357. 1. La polizia giudiziaria annota secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le […]
Art. 358
Articolo 358. 1. Il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell’articolo 326 e svolge altresì accertamenti su […]
Art. 359
Articolo 359. 1. Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione […]