Articolo 328. 1. Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa […]
Art. 329
Articolo 329. 1. Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino […]
Art. 330
Articolo 330. 1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le […]
Art. 331
Articolo 331. 1. Salvo quanto stabilito dall’articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell’esercizio […]
Art. 332
Articolo 332. 1. La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell’acquisizione della notizia […]
Art. 333
Articolo 333. 1. Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge determina […]
Art. 334
Articolo 334.1. Chi ha l’obbligo del referto deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, […]
Art. 335
Articolo 335. 1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell’apposito registro custodito presso l’ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene […]
Art. 336
Articolo 336. 1. La querela è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta […]
Art. 337
Articolo 337. 1. La dichiarazione di querela è proposta, con le forme previste dall’articolo 333 comma 2, alle autorità alle […]
Art. 338
Articolo 338. 1. Nel caso previsto dall’articolo 121 del codice penale, il termine per la presentazione della querela decorre dal […]
Art. 339
Articolo 339. 1. La rinuncia espressa alla querela è fatta personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione sottoscritta, […]
Art. 340
Articolo 340. 1. La remissione della querela è fatta e accettata personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione […]
Art. 341
Articolo 341. 1. L’istanza di procedimento è proposta dalla persona offesa con le forme della querela.
Art. 342
Articolo 342. 1. La richiesta di procedimento è presentata al pubblico ministero con atto sottoscritto dall’autorità competente.