Art. 328

Articolo 328. 1. Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa […]

 

Art. 329

Articolo 329. 1. Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino […]

 

Art. 330

Articolo 330. 1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le […]

 

Art. 331

Articolo 331. 1. Salvo quanto stabilito dall’articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell’esercizio […]

 

Art. 332

Articolo 332. 1. La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell’acquisizione della notizia […]

 

Art. 333

Articolo 333. 1. Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge determina […]

 

Art. 334

Articolo 334.1. Chi ha l’obbligo del referto deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, […]

 

Art. 335

Articolo 335. 1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell’apposito registro custodito presso l’ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene […]

 

Art. 336

Articolo 336. 1. La querela è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta […]

 

Art. 337

Articolo 337. 1. La dichiarazione di querela è proposta, con le forme previste dall’articolo 333 comma 2, alle autorità alle […]

 

Art. 338

Articolo 338. 1. Nel caso previsto dall’articolo 121 del codice penale, il termine per la presentazione della querela decorre dal […]

 

Art. 339

Articolo 339. 1. La rinuncia espressa alla querela è fatta personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione sottoscritta, […]

 

Art. 340

Articolo 340. 1. La remissione della querela è fatta e accettata personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione […]

 

Art. 341

Articolo 341. 1. L’istanza di procedimento è proposta dalla persona offesa con le forme della querela.

 

Art. 342

Articolo 342. 1. La richiesta di procedimento è presentata al pubblico ministero con atto sottoscritto dall’autorità competente.