Articolo 365. 1. Il pubblico ministero, quando procede al compimento di atti di perquisizione o sequestro, chiede alla persona sottoposta […]
c.p.p. Codice Procedura Penale
Il testo online del codice italiano di procedura penale, riportato in articoli consultabili in ordine crescente per agevolare la lettura.
Art. 366
Articolo 366. 1. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni, i verbali degli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia […]
Art. 367
Articolo 367. 1. Nel corso delle indagini preliminari, i difensori hanno facoltà di presentare memorie e richieste scritte al pubblico […]
Art. 368
Articolo 368. 1. Quando, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero ritiene che non si debba disporre il sequestro […]
Art. 369
Articolo 369. 1. Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero […]
Art. 370
Articolo 370. 1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento […]
Art. 371
Articolo 371. 1. Gli uffici diversi del pubblico ministero che procedono a indagini collegate, si coordinano tra loro per la […]
Art. 372
Articolo 372. 1. Il procuratore generale presso la corte di appello dispone, con decreto motivato, e assunte, quando occorre, le […]
Art. 373
Articolo 373. 1. Salvo quanto disposto in relazione a specifici atti, è redatto verbale: a) delle denunce, querele e istanze […]
Art. 374
Articolo 374. 1. Chi ha notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini, ha facoltà di presentarsi al pubblico ministero […]
Art. 375
Articolo 375. 1. Il pubblico ministero invita la persona sottoposta alle indagini a presentarsi quando deve procedere ad atti che […]
Art. 376
Articolo 376. 1. Quando si tratta di procedere ad atti di interrogatorio o confronto, l’accompagnamento coattivo è disposto dal pubblico […]
Art. 377
Articolo 377. 1. Il pubblico ministero può emettere decreto di citazione quando deve procedere ad atti che richiedono la presenza […]
Art. 378
Articolo 378. 1. Il pubblico ministero ha, nell’esercizio delle sue funzioni, i poteri indicati nell’articolo 131. Titolo VI: ARRESTO IN […]
Art. 380
Articolo 380. 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto di chiunque colto in flagranza di un […]