Art. 381

Articolo 381. 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza […]

 

Art. 382

Articolo 382. 1. È in stato di flagranza chi viene colto nell’atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo […]

 

Art. 383

Articolo 383. 1. Nei casi previsti dall’articolo 380 ogni persona è autorizzata a procedere all’arresto in flagranza, quando si tratta […]

 

Art. 384

Articolo 384. 1. Anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di […]

 

Art. 385

Articolo 385. 1. L’arresto o il fermo non è consentito quando, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo […]

 

Art. 386

Articolo 386. 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto o il fermo o hanno […]

 

Art. 387

Articolo 387. 1. La polizia giudiziaria, con il consenso dell’arrestato o del fermato, deve senza ritardo dare notizia ai familiari […]

 

Art. 388

Articolo 388. 1. Il pubblico ministero può procedere all’interrogatorio dell’arrestato o del fermato, dandone tempestivo avviso al difensore di fiducia […]

 

Art. 389

Articolo 389. 1. Se risulta evidente che l’arresto o il fermo è stato eseguito per errore di persona o fuori […]

 

Art. 390

Articolo 390. 1. Entro quarantotto ore dall’arresto o dal fermo il pubblico ministero, qualora non debba ordinare la immediata liberazione […]

 

Art. 391

Articolo 391. 1. L’udienza di convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore dell’arrestato o […]

 

Art. 392

Articolo 392. 1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al […]

 

Art. 393

Articolo 393. 1. La richiesta è presentata entro i termini per la conclusione delle indagini preliminari e comunque in tempo […]

 

Art. 394

Articolo 394. 1. La persona offesa può chiedere al pubblico ministero di promuovere un incidente probatorio. 2. Se non accoglie […]

 

Art. 395

Articolo 395. 1. La richiesta di incidente probatorio è depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, unitamente a […]