Art. 2787

Articolo 2787 Prelazione del creditore pignoratizio. Il creditore ha diritto di farsi pagare con prelazione sulla cosa ricevuta in pegno […]

 

Art. 2776

Articolo 2776 Collocazione sussidiaria sugli immobili. I crediti relativi al trattamento di fine rapporto nonché all’indennità di cui all’Articolo 2118 […]

 

Art. 2789

Articolo 2789 Rivendicazione della cosa da parte del creditore pignoratizio. Il creditore che ha perduto il possesso della cosa ricevuta […]

 

Art. 2790

Articolo 2790 Conservazione della cosa e spese relative. Il creditore è tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno (1770) […]

 

Art. 2791

Articolo 2791 Pegno di cosa fruttifera. Se è data in pegno una cosa fruttifera, il creditore, salvo patto contrario, ha […]

 

Art. 2792

Articolo 2792 Divieto di uso e disposizione della cosa. Il creditore non può (Cod. Pen. 646), senza il consenso del […]

 

Art. 2793

Articolo 2793 Sequestro della cosa. Se il creditore abusa della cosa data in pegno, il costituente può domandarne il sequestro […]

 

Art. 2794

Articolo 2794 Restituzione della cosa. Colui che ha costituito il pegno non può esigerne la restituzione, se non sono stati […]

 

Art. 2795

Articolo 2795 Vendita anticipata. Se la cosa data in pegno si deteriora in modo da far temere che essa divenga […]

 

Art. 2796

Articolo 2796 Vendita della cosa. Il creditore per il conseguimento di quanto gli è dovuto può far vendere la cosa […]

 

Art. 2797

Articolo 2797 Forme della vendita. Prima di procedere alla vendita il creditore, a mezzo di ufficiale giudiziario, deve intimare al […]

 

Art. 2798

Articolo 2798 Assegnazione della cosa in pagamento. Il creditore può sempre domandare al giudice che la cosa gli venga assegnata […]

 

Art. 2799

Articolo 2799 Indivisibilità del pegno. Il pegno è indivisibile e garantisce il credito finché questo non è integralmente soddisfatto, anche […]

 

Art. 2800

Articolo 2800 Condizioni della prelazione. Nel pegno di crediti la prelazione non ha luogo, se non quando il pegno risulta […]

 

Art. 2801

Articolo 2801 Consegna del documento. Se il credito costituito in pegno risulta da un documento, il costituente è tenuto a […]