Art. 957 c.c. Codice Civile

Articolo 957. L’enfiteusi, salvo che il titolo disponga altrimenti, e regolata dalle norme contenute negli articoli seguenti (att. 142 e seguente).

Il titolo (587, 1350 n. 2, 2643 n. 2, 2648) non può tuttavia derogare alle norme contenute negli artt. 958, 2° comma, 961, 2° comma, 962, 965, 968, 971 e 973.


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