Art. 2800 c.c. Codice Civile

Articolo 2800 Condizioni della prelazione. Nel pegno di crediti la prelazione non ha luogo, se non quando il pegno risulta da atto scritto (1350, 2725) e la costituzione di esso è stata notificata al debitore del credito dato in pegno ovvero è stata da questo accettata con scrittura avente data certa (1265, 2704).


Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata

Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.

graffettaLeggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:

Consultazione gratuita codici di leggi italiane

Leggi italiane e articoli correlati

Consulta i seguenti testi di leggi in italiano correlate a "Art. 2800"