Articolo 213. Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa.
1. Nell’ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l’organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel processo verbale di contestazione della violazione.
2. L’organo di polizia che procede al sequestro fa rimuovere il veicolo e lo fa condurre in un apposito luogo di custodia secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò si fa menzione nel verbale di contestazione della violazione. Sul veicolo è posta segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite dal regolamento.
3. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al Prefetto ai sensi dell’articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. Nel caso di declaratoria di infondatezza dell’accertamento, l’ordinanza di archiviazione si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo.
4. Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso è punito con l’arresto da uno a otto mesi e con l’ammenda da lire 200.000 a lire 800.000. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.
5. Quando siano trascorsi centottanta giorni dal rigetto del ricorso al prefetto di cui al comma 3 o dalla scadenza del termine per il ricorso al prefetto quando questo non sia presentato, o dalla scadenza del periodo prescritto di durata del sequestro, senza che sia stata presentata istanza di dissequestro, il veicolo può essere venduto secondo le modalità previste nel regolamento. Il prezzo di vendita serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria, se questa non è stata soddisfatta, nonché delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Il residuo eventuale è restituito all’avente diritto. Per le altre cose oggetto del sequestro in luogo della vendita è disposta la distruzione.
6. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa e l’uso può essere consentito mediante autorizzazione amministrativa.
7. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è comunicato dal prefetto al P.R.A. per l’annotazione nei propri registri.
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