Art. 216 c.d.s. Codice della Strada

Articolo 216. Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della patente di guida.

1. Nell’ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è stabilita la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e del certificato d’idoneità tecnica per le macchine agricole, o di autorizzazioni o licenze nei casi in cui sono previste, ovvero della targa, ovvero della patente di guida, il documento è ritirato, contestualmente all’accertamento della violazione, dall’organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, all’ufficio del P.R.A. se si tratta del certificato di proprietà, al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. se si tratta della carta di circolazione, del certificato di idoneità tecnica delle macchine agricole, delle autorizzazioni, licenze o della targa, ovvero alla prefettura che l’ha emessa se si tratta della patente; la competenza territoriale di detti uffici è determinata con riferimento al luogo della commessa violazione. Il prefetto competente dà notizia dei procedimenti e dei provvedimenti adottati sulla patente al prefetto del luogo di residenza del trasgressore. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Nel regolamento sono stabilite le modalità per consentire il viaggio fino al luogo di custodia. Nei casi di ritiro della targa, si procede al fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell’articolo 214.

2. La restituzione del documento può essere chiesta dall’interessato soltanto quando ha adempiuto alla prescrizione omessa. La restituzione viene effettuata dagli enti di cui al comma 1, previo accertamento del compimento delle prescrizioni suddette.

3. Il ritiro e la successiva restituzione sono annotate nella carta di circolazione o nel certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole, o nella patente.

4. Il ricorso al prefetto presentato ai sensi dell’articolo 203 si estende anche alla sanzione accessoria. In caso di rigetto del ricorso, la sanzione accessoria è confermata. In caso di declaratoria di infondatezza dell’accertamento, questa si estende alla sanzione accessoria e l’interessato può chiedere immediatamente all’ente indicato nel comma 1 la restituzione del documento.

5. L’opposizione di cui all’articolo 205 si estende alla sanzione accessoria.

6. Chiunque, durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro di riferisce ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata ritirata, è punito con l’arresto da uno ad otto mesi e con l’ammenda da lire 200.000 a lire 800.000.


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