Articolo 166. Trasporto di cose su veicoli a trazione animale.
1. Sui veicoli a trazione il trasporto di cose non può superare il peso complessivo a pieno carico indicato nella targa.
2. Chiunque circola con un veicolo che supera la massa complessiva a pieno carico indicato nella targa, ove non ricorra alcuna delle ipotesi di violazione di cui all’articolo 62, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 36.360 a lire 145.440.