Art. 113 c.d.s. Codice della Strada

Articolo 113. Targhe delle macchine agricole.

1. Le macchine agricole semoventi di cui all’articolo 57, comma 2, lettera a), punti 1) e 2), per circolare su strada devono essere munite posteriormente di una targa di riconoscimento contenente i dati di immatricolazione.

2. L’ultimo elemento del convoglio di macchine agricole deve essere individuato con la targa ripetitrice della macchina agricola traente, quando sia occultata la visibilità della targa d’immatricolazione di quest’ultima.

3. I rimorchi agricoli, esclusi quelli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, devono essere muniti di una speciale targa contenente i dati di immatricolazione del rimorchio stesso.

4. La targatura è disciplinata dalle disposizioni degli articoli 100 e 102, in quanto applicabili. Per la produzione, distribuzione erestituzione delle targhe si applica l’articolo 101.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle sanzioni stabilite dagli articoli 100, 101 e 102.

6. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con proprio decreto, le modalità per l’applicazione di quanto previsto al comma 4.


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