Articolo 65. Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante. Quando ricorre una circostanza attenuante, e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti:
1) alla pena di morte (1) è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni;
2) alla pena dell’ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni;
3) le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.
(1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l’ergastolo.