Art. 65 c.p. Codice Penale

Articolo 65. Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante. Quando ricorre una circostanza attenuante, e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti:

1) alla pena di morte (1) è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni;

2) alla pena dell’ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni;

3) le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.

(1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l’ergastolo.


Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata

Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.

graffettaLeggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:

Consultazione gratuita codici di leggi italiane

Leggi italiane e articoli correlati

Consulta i seguenti testi di leggi in italiano correlate a "Art. 65"