Art. 662 c.p. Codice Penale

Articolo 662. Esercizio abusivo dell’arte tipografica. Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, o senza osservare le prescrizioni della legge, esercita l’arte tipografica, litografica, fotografica, o un’altra qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da lire sessantamila a un milione.

Articolo abrogato dall’Articolo 13, D.Lgs. 11 luglio 1994, n. 480.


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